MONOGRAFICO
La politica della Regione Emilia Romagna per l'educazione degli adulti. La legge regionale n. 12 del 30 giugno 2003
di Silvana Marchioro, ricercatrice dell'IRRE Emilia Romagna
Il presente contributo è una rielaborazione di articoli precedentemente pubblicati nell' inserto allegato a "Innovazione Educativa", Nuova serie, Anno 1, N.3-4, Tecnodid, giugno 2004
La Sezione V della Legge Regionale approvata con delibera N. 107, 25 giungo 2003, [nota 1] in linea con le indicazioni europee e con il Documento della Conferenza Unificata, 2 marzo 2000, promuove l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita finalizzato alla cittadinanza attiva, allo sviluppo personale, all'inserimento sociale e all'occupabilità. [nota 2] Si riconosce il lifelong learning come strumento in grado di favorire l'adattabilità delle persone alle trasformazioni dei saperi e capace di evitare l'obsolescenza delle competenze e i rischi di emarginazione sociale . L'apprendimento per tutta la vita si realizza nei sistemi formali (istruzione, FP), nel lavoro e nell'educazione non formale, anche con il ricorso alla FaD e alle tecnologie innovative. " L'EdA comprende l'insieme delle opportunità formative formali, non formali e informali, rivolte a persone in età adulta, aventi per obiettivo l'acquisizione di competenze personali di base in diversi ambiti, di norma certificabili, e l'arricchimento del patrimonio culturale ."
L'offerta formativa in materia di EdA è realizzata da: EE.LL., istituzioni scolastiche e universitarie, organismi di FP accreditati, Università della terza età (la cui promozione compete alle Province), associazioni e soggetti che erogano attività non formali per adulti, anche attraverso la costituzione di accordi che hanno la finalità di rispondere alla domanda rilevata sul territorio.
La legge regionale recepisce la complessa architettura del sistema di educazione permanente degli adulti delineata dall'Accordo del 2 marzo 2000 [nota 3] e attribuisce le competenze di programmazione generale e territoriale secondo questa articolazione:
- La Regione esercita le funzioni di programmazione generale del sistema formativo: a) linee di programmazione ed indirizzi per il sistema formativo e l'inserimento al lavoro; b) obiettivi e priorità di intervento; c) criteri per il riparto delle risorse finanziarie da assegnare agli EE.LL.; d) indirizzi generali per la programmazione territoriale dell'offerta formativa; e) atti generali di utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie in materia; f) criteri per l'organizzazione della rete scolastica.
- Per ciò che concerne gli standard formativi, è compito della Giunta regionale - nel rispetto dei livelli nazionali - definire gli standard regionali per la FP e gli standard qualitativi delle azioni in integrazione tra l'istruzione e la FP , dei tirocini e dell'alternanza scuola - lavoro. [nota 4]
- E' competenza delle Province :
la programmazione dell'offerta di EdA, nel rispetto degli indirizzi regionali (art. 42), elaborata sulla base della rilevazione delle esigenze compiuta dagli EE.LL. in collaborazione con le parti sociali, i CTP del territorio e i soggetti che operano a livello locale nel campo dell'EdA; tale programmazione tiene conto di tutte le risorse messe a disposizione dai soggetti istituzionali e formativi interessati;
la programmazione in materia di FP, realizzata anche in integrazione con l'istruzione, esercitata mediante piani per l'offerta formativa, di norma triennali;
l'istituzione dei CTP , compatibilmente con le risorse e le strutture disponibili, e a tal fine acquisisce il parere della Conferenza regionale; [nota 5]
l'esercizio del coordinamento degli interventi sul territorio nell'ambito della programmazione che le compete, al fine di armonizzarli e di favorire accordi per servizi e interventi di ambito sovracomunale. [nota 6]
E' competenza delle Province e dei Comuni (singoli o associati), nel rispetto della programmazione e degli indirizzi regionali:
individuare la domanda di formazione espressa dal territorio attraverso la concertazione con le parti sociali, l'associazionismo, le famiglie e gli altri soggetti interessati;
la programmazione territoriale dell'offerta formativa e la predisposizione di iniziative di EdA (cfr. D.lgsl. 112), di interventi di orientamento scolastico e professionale.
La Regione e gli Enti Locali "valorizzano i Centri territoriali per l'EdA quali soggetti di riferimento per l'offerta di educazione per gli adulti e ne sostengono le attività, anche svolte in integrazione con gli organismi di FP accreditati." (art. 42)
NOTE
- Legge regionale n. 12 del 2003: "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro".
- Si precisa che la successiva descrizione della programmazione e attuazione degli interventi previsti dalla norma regionale è estremamente sintetica e riguarda, in particolare, il settore dell'EdA. Per una maggiore e più approfondita conoscenza si rimanda al testo integrale della Legge Regionale, reperibile all'URL http://www.form-azione.it/form-azione/documenti/leggeBastico.pdf
- Reperibile sul sito della Sezione Educazione Permanente dell'IRRE ER http://xoomer.virgilio.it/eduadu/documento_eda_definitivo.htm
- Non è ancora normato un sistema di standard nell'EdA. Citiamo al riguardo le due recenti ricerche: MIUR ,Le competenze di base degli adulti , in "Quaderni degli Annali dell'Istruzione, NN. 96 - 97, Le Monnier 2002; Gli standard per l'Educazione degli Adulti della regione Emilia-Romagna , a cura di S.Marchioro e con la consulenza scientifica del prof. Lucio Guasti, IRRE ER - MIUR, Bologna, 2003, reperibili in http://xoomer.virgilio.it/eduadu/
- L'art. 49 istituisce la Conferenza regionale per il sistema formativo, quale sede di confronto e di raccordo sulle politiche e sulla programmazione inerenti il sistema formativo complessivo. Essa è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, o dall'Assessore delegato. Vi partecipano rappresentanti delle Amministrazioni provinciali, Sindaci indicati dalla Conferenza Regione - Autonomie Locali, il Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale e due rappresentanti dell'Amministrazione scolastica da lui designati, rappresentanti delle istituzioni scolastiche (2 per ogni territorio provinciale), degli organismi di FP accreditati (in numero di 6), delle Università con sede legale nella regione.
La Conferenza ha compiti di proposta in ordine agli indirizzi e alla programmazione degli interventi del sistema formativo e di verifica degli esiti. Esprime inoltre parere in merito ai piani dell'offerta formativa.
- A tal fine la Provincia istituisce la Conferenza provinciale di coordinamento (art. 46, comma 1), definendone la composizione che può prevedere la partecipazione di Comuni, Amministrazione scolastica provinciale, Università, Istituzioni scolastiche, organismi di FP accreditati, soggetti operanti nell'ambito dell'EdA. Essa ha funzioni di proposta rispetto all'offerta formativa e rappresenta la sede di accordi integrati a livello territoriale. I lavori possono svolgersi per ambiti territoriali o per materie, anche in apposite commissioni (possibili sedi per i Comitati Locali per l'EdA)
...segue "Legge della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna N.12"