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Sulla formazione dei mediatori linguistici e culturali il dibattito è aperto, poiché manca ancora una definizione univoca del suo ruolo e delle sue funzioni, così come è assente una normativa nazionale alla quale gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie, le associazioni di immigrati e le agenzie formative possano far riferimento per definire una volta per tutte l’utilizzo di una figura di “mediazione” tra cittadini migranti e istituzioni italiane (sull’argomento cfr. Tosolini, 2003, http://www.scuolaer.it/page.asp?IDCategoria=133&IDSezione=1002&ID=15848).
La stessa complessità dei fenomeni migratori e la distribuzione assolutamente frammentata e multiforme dei migranti sul territorio italiano, contribuiscono a rendere difficilmente leggibili i bisogni degli “stranieri” (definizione alquanto instabile e sempre meno chiara) e delle istituzioni stesse, che non sembrano ancora in grado di progettare interventi di media durata, concentrate nella risoluzione delle continue (ma quanto giustificate, in una società che da oltre un decennio non può che dirsi globalizzata e postmoderna?) emergenze.
Una prima risposta a queste esigenze di definizione di ruoli e funzioni del mediatore, può essere data dalle Regioni attraverso la stesura di profili professionali specificamente dedicati a questa figura, normalmente afferente all’area dei Servizi Sociali. La Regione Toscana ha, fin dagli anni ’90, elaborato e successivamente adeguato un profilo di “Mediatore culturale e linguistico per immigrati” (oggi divenuto “Tecnico qualificato in mediazione culturale e linguistica per immigrati” http://www.regione.toscana.it/cgi-bin/fp/fpibo?indexpage:0;profilimain), una qualifica professionale che si consegue al termine di un percorso formativo di 600 ore presso una delle agenzie formative accreditate dal Settore Formazione Professionale regionale. Interessa notare come il recente adeguamento del profilo segua il dibattito nazionale e accolga una delle indicazioni più importanti, sottolineata dallo stesso Tosolini (2003), riguardante la presenza di mediatori italiani accanto a mediatori stranieri. Si è inoltre provveduto a rendere più accessibile il percorso formativo ai migranti, attraverso un abbassamento della soglia di ingresso, che oggi non prevede l’obbligo del diploma di scuola superiore (difficilmente documentabile da un cittadino non europeo), ma di un “titolo attestante il compimento del percorso relativo al secondo ciclo dell'istruzione (sistema dei licei o sistema dell'istruzione e formazione professionale); oppure Formazione professionale: qualifica professionale di II livello corrispondente a profilo professionale nel settore/subsettore di riferimento; oppure Istruzione primo ciclo: diploma di scuola secondaria di primo ciclo + esperienza lavorativa biennale nel settore di riferimento per le persone di nazionalità italiana competenze di lingua inglese o francese al livello ALTE B1, per le persone di nazionalità estera, competenze di lingua italiana al livello ALTE B1”.
A questa importante risorsa normativa possono accedere, dicevamo, le agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana, tra cui i CTP che abbiano intrapreso questa ardua e complessa strada, che comporta per altro la certificazione di qualità. Si può erogare un corso di formazione professionale e quindi rilasciare il Diploma di Qualifica in “Tecnico qualificato in mediazione culturale e linguistica per immigrati” in due differenti modi, entrambi normati dalla Legge Regionale 32/2002:
1) la formazione in convenzione (da attuarsi, cioè, da parte dell’agenzia formativa per conto dell’amministrazione provinciale che cofinanzia il progetto, insieme a Regione Toscana, Ministero del Lavoro e Fondo Sociale Europeo);
2) la formazione riconosciuta (da attuarsi previo riconoscimento del progetto da parte dell’amministrazione provinciale competente, senza che vengano erogati finanziamenti).
I due percorsi sono molto simili per quel che riguarda l’utenza, con la sola non irrilevante differenza che nel caso dell’attività convenzionata non paga nessuna retta, mentre nel caso dell’attività riconsociuta contribuisce direttamente al finanziamento del corso. Per l’agenzia formativa, invece, le differenze sono molte e assai rilevanti. Infatti, non solo l’assenza di finanziamenti alleggerisce l’agenzia delle molte incombenze di rendicontazione, ma, soprattutto, cambia radicalmente il rapporto contrattuale con l’utente, il quale è chiamato a prendersi una precisa responsabilità anche economica. Sta all’utente, infatti, cercarsi eventuali finanziamenti pubblici per il corso (voucher, carta di credito formativa, brose di studio, ecc.) oppure pagare di tasca propria. Naturalmente, nel caso dei cittadini migranti, considerati per certi versi “soggetti svantaggiati” cui destinare specifiche risorse del Fondo Sociale Europeo, la soglia della retta può essere invalicabile. Ciò non cancella tuttavia due aspetti delle risorse finora individuate, a cui possono attingere i CTP accreditati come agenzie formative presso la Regione Toscana:
a) la possibilità di dare un titolo di studio disegnato a livello regionale e riconosciuto a livello europeo è molto importante per un soggetto che intraprende un percorso formativo che, stando a quanto indicato dagli esperti in mediazione, non dovrebbe essere inferiore alle 500 ore;
b) la possibilità di dare il titolo senza ricorrere ai finanziamenti del FSE, che comportano difficoltà sia sul piano della programmazione (i lunghi tempi di attesa tra l’uscita del bando e l’assegnazione delle risorse: anche un intero anno scolastico) sia su quello dell’amministrazione e rendicontazione.
È su queste due possibilità che possono innestarsi le specifiche caratteristiche organizzative e politiche dei CTP, i quali possono mettere a frutto le precedenti risorse potenziandone alcuni punti forti.
In particolare, qualora un CTP decidesse di formare dei tecnici esperti in mediazione linguistica e culturale attraverso il canale dell’attività riconosciuta dalla Regione Toscana, potrebbe:
Nel caso del CTP di Follonica, di fronte alla richiesta da parte del Comune di Follonica di provvedere alla formazione di mediatori linguistici e culturali, la riposta ha seguito un percorso analogo a quello fin qui indicato, nel tentativo di trovare una soluzione non troppo provvisoria a quella che si presenta come un’emergenza locale. Premessa dunque la scelta di dare ai partecipanti al corso di formazione un titolo per quanto è possibile riconosciuto (nonostante i CTP abbiano la facoltà, secondo il D. M. 2002/2000 del Ministero della Pubblica Istruzione, di formare dei “mediatori linguistici”), il CTP ha potuto far valere i suoi punti di forza:
La soluzione adottata prende dunque spunto dal profilo professionale della Regione Toscana (adeguato alle specifiche esigenze del territorio, e in particolare dell’ente locale, dell’ASL e delle scuole), per dare vita a un corso riconosciuto dalla Provincia di Grosseto e finanziato dal Comune di Follonica, con il totale abbattimento dei costi a carico dell’utente, al fine di facilitare l’accesso dei migranti stessi.
Il corso, aperto a italiani e stranieri, utilizzerà docenti del CTP, del Comune e, attraverso la stipula di un’apposita convenzione dell’ASL 9, che cofinanzia il progetto fornendo i propri esperti in orario di servizio.
Bibliografia di riferimento
Belpiede A. (2002), Mediazione culturale. Esperienze e percorsi formativi, Utet, Torino
Tarozzi M. (1998), La mediazione educativa. Mediatori culturali tra uguaglianza e differenza, Clueb, Bologna
Tosolini (2001), I mediatori interculturali, in AA.VV. (2001), Forme e pratiche della mediazione culturale, Parma
Tosolini A., Trovato S. (2002), New media, internet e intercultura, Emi, Bologna
http://www.scuolaer.it/allegato.asp?ID=33682
http://www.pavonerisorse.to.it/intercultura/2000/mediatore.htm
http://www.pavonerisorse.to.it/intercultura/mediator.htm
http://www.regione.toscana.it/cgi-bin/fp/fpibo?indexpage:0;searchprofili;2